Unità didattica XVIII - I reati propri dello straniero. Il favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

L'obiettivo di questa unita' didattica è illustrare i reati contenuti nella normativa in materia di immigrazione e strettamente legati alla condizione giuridica degli stranieri.

XVIII.5 - La tratta di persone e la differenza con il traffico

La tratta di persone (trafficking) è punita dall'art. 601 c.p., di recente modificato dal d.lgs. n. 24 del 04 marzo 2014, con cui è stata recepita la Direttiva europea 2011/36/UE relativa alla prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime.

La formulazione precedente del reato era la trasposizione nell'ordinamento italiano della definizione internazionale di tratta contenuta nel Protocollo addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale dedicato alla tratta di esseri umani.

Oggi la formulazione del nuovo art. 601 c.p. prevede:

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Rispetto alla formulazione precedente la riforma ha rafforzato la tutela delle cd. categorie vulnerabili, in primis i minori, e ha provveduto a specificare meglio le condotte punite.

La tratta consiste:

1) nel reclutamento, l'introduzione nello Stato, il trasporto, il trasferimento (trasferimento di persone tra paesi diversi o all’interno di un paese), la cessione o l’ospitalità di una persona in situazione di schiavitù

oppure 

1) nelle stesse condotte realizzate nei confronti di una o più persona mediante l’utilizzo di mezzi quali la minaccia o l’utilizzo della forza, di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o mediante la promessa di  denaro o altri vantaggi.

2) al fine di sfruttarla nella realizzazione di attività illecite (prestazioni sessuali, lavorative, accattonaggio, prelievo di organi).

Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, etc. di un minore (o altro soggetto vulnerabile) a scopo di sfruttamento è sempre considerato “tratta di esseri umani” anche se non vengono utilizzati i mezzi fraudolenti o ingannatori precisati sopra.

Il consenso della persona è del tutto irrilevante per l'integrazione del reato.

E' utile sottolineare quali siano le differenze tra tratta (trafficking) e traffico di migranti (smuggling).

1) è diverso il bene giuridico compromesso. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestino (traffico di migranti) costituisce un problema di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, viola la sovranità dello Stato mentre la tratta è una violazione di diritti umani; 

2) è diversa la relazione che si instaura fra gli stranieri e gli autori delle condotte vietate, che, nel caso del favoreggiamento dell’ingresso clandestino, si esaurisce di norma con l’attraversamento delle frontiere e il raggiungimento della destinazione prestabilita, mentre, nel caso della tratta, si perpetua una volta raggiunto il luogo di destinazione al fine di massimizzare il profitto economico derivante dall’attività di sfruttamento della persona;

3) è diverso il fine. Nel traffico di migranti il fine è l'attraversamento illegale delle frontiere e il vantaggio economico che ne deriva, nella tratta l'attraversamento delle frontiere può anche essere legale ed il fine è lo sfruttamento della persona una volta giunta a destinazione.

4) in genere la persona che attraversa illegalmente le frontiere lo vuole fare, paga per ottenere questo servizio. Nel caso della tratta il consenso della persona è del tutto irrilevante e se prestato spesso è frutto della condizione di non scelta in cui si trova la persona o degli inganni, delle violenze, delle minacce messe in atto dall'autore del reato.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31650 del 31.08.2021 ha escluso il concorso formale tra i due reati e ritenuto che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sia assorbito nel reato di tratta degli esseri umani.