Unità 7 - L'organizzazione pubblica del Servizio Sanitario Nazionale
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1. L'organizzazione pubblica del servizio sanitario.
L'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle Regioni ed agli Enti locali territoriali che vi provvedono direttamente o attraverso organizzazioni pubbliche o private accreditate (art. 1, L. 23 dicembre 1978, n. 833).
Come già visto (unità 5 e 6), la tutela della salute è materia di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni (art. 117, co. 3°, Cost.), pertanto ne consegue che la competenza legislativa statale è - almeno in via di prima approssimazione - circoscritta alla definizione dei principi fondamentali in materia di organizzazione, mentre spetta alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare di programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria sul proprio territorio.
La legislazione statale peraltro condiziona l'organizzazione sanitaria non solo con la definizione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, ma anche ponendo i principi di coordinamento della finanza pubblica (che pongono stringenti vincoli alla spesa delle Regioni), con la disciplina dell'ordinamento civile, che incide in particolare sui rapporti di lavoro del personale sanitario, e in sede di definizione dei livelli essenziali di assistenza, ove non manca la fissazione di standard organizzativi inderogabili.
Le Regioni in particolare decidono quante aziende sanitarie locali istituire sul proprio territorio e ne definiscono le dimensioni (d.lgs. n. 502 del 1992, art. 4), oltre a nominare i direttori generali delle stesse (d.lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 3 bis) e a definire i rapporti tra assistenza ospedaliera e territoriale.
Sempre a livello regionale si stabiliscono, inoltre, i criteri di accreditamento e remunerazione dei fornitori, in attuazione di quanto definito dalla legge statale. Se allo Stato compete in via esclusiva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.), sono le organizzazioni sanitarie territoriali a garantire ai propri assistiti tutti i servizi inclusi nei livelli essenziali di assistenza (Lea), tanto erogandoli direttamente quanto affidandoli a soggetti terzi, pubblici o privati.
L’organizzazione pubblica aziendale del Servizio sanitario nazionale ricomprende le aziende sanitarie locali (Asl) e le aziende ospedaliere (Ao), queste ultime inclusive delle aziende ospedaliero-universitarie (Aou). A queste si affiancano gli Istituti di Ricovero e Cura di carattere scientifico (IRCCS), fondazioni di proprietà pubblica o privata.