Unità 5 - Il diritto alla salute e i livelli essenziali delle prestazioni

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) il riparto delle competenze legislative Stato-Regioni in materia di salute è significativamente modificato.

In origine, infatti, era prevista tra le materie di competenza legislativa concorrente o ripartita la sola “assistenza sanitaria e ospedaliera” (art. 117, Cost.), secondo una formulazione che la riforma ha sostituito con quella di “tutela della salute” (art. 117, co. 3°, Cost.), del pari attribuita alla competenza concorrente Stato-Regione. L’attuale formulazione è evidentemente più ampia della precedente, pertanto se in precedenza le Regioni potevano legiferare sugli aspetti assistenziali (sanitario e ospedaliero), oggi attraverso la definizione di tutela della salute possono legiferare anche su ulteriori aspetti. Tuttavia va evidenziato come l’ambito dell’assistenza sanitaria e ospedaliera si fosse progressivamente ridisegnato in senso espansivo verso un’unificazione della materia sanitaria già prima della riforma costituzionale suddetta.

In ragione della competenza concorrente lo Stato dunque emana la disciplina di principio della materia, mentre alle Regione è attribuita la competenza all’adozione della disciplina di dettaglio, con norme legislative e regolamentari nei limiti definiti dai principi di cui alla legge statale (art. 117, co. 6°, Cost.).


La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la maggiore ampiezza della materia della tutela della salute rispetto alla precedente definizione (cfr. Corte Cost., 23 giugno 205, n. 270): essa comprende ad esempio l’organizzazione sanitaria e pertanto è oggetto della legislazione di principio adottata dallo Stato e l’organizzazione del servizio farmaceutico in quanto preordinato ad assicurare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali.

Sulla tutela della salute incidono una serie di materie c.d. trasversali, competenze esclusive statali capaci di legittimare un intervento statale. Sono “trasversali”, cioè capaci di incidere sulla disciplina in materia di salute: la competenza esclusiva statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, co. 2 lett. m) e la tutela dell’ambiente.

I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, individuati dall'art. 117 cost., come sostituito dall'art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, non debbono intendersi come una "materia" in senso stretto, ma stabiliscono piuttosto la competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, ponendo le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale dei diritti, senza che il legislatore regionale possa limitarle o condizionarle (cfr. Corte Cost. 26 giugno 2002, n. 282). La questione diventa perciò come conciliare una competenza statale trasversale in tema di livelli essenziali delle prestazioni, capace di giustificare una disciplina statale che si spinga fino alle norme di dettaglio, con la competenza concorrente in materia di tutela della salute che limita l’intervento dello Stato alla fissazione dei principi che devono trovare espressione nella disciplina regionale.

La «tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» legittima inoltre l’esercizio del potere sostitutivo del Governo rispetto agli organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni (art. 120 Cost.).

La scelta di costituzionalizzare la competenza esclusiva statale sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni intende porre rimedio al rischio di un’eccessiva frammentazione territoriale della garanzia dei diritti, assicurando un contenuto minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Nella storia dell’ordinamento giuridico italiano in materia di salute, i livelli essenziali di assistenza (c. d. LEA) sono stati riempiti di significati diversi. Il vincolo che tali livelli stabiliscono è stato peraltro assunto fin dall’istituzione del SSN (Servizio Sanitario Nazionale), ove si prevedeva che in sede di programmazione sanitaria nazionale – determinata dalla Stato con il concorso delle Regioni – la legge statale fissasse «i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini» (art. 3 L. 23 dicembre 1978, n. 833).




1. La competenza legislativa in materia di tutela della salute

La definizione del contenuto concreto del diritto alla salute va correlata alla distribuzione delle competenze legislative in tema di prestazioni sanitarie, la quale consente una significativa differenziazione tra una regione e l'altra.

In seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione (L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) il riparto delle competenze legislative Stato-Regioni in materia di salute è significativamente modificato, anche al fine di dare maggiore copertura al c.d. "federalismo a Costituzione invariata" che, a partire dagli anni '90, aveva portato ad un ampliamento delle competenze regionali - specie in ambito sanitario - sul piano meramente amministrativo.

In origine, infatti, era prevista tra le materie di competenza legislativa concorrente o ripartita la sola “assistenza sanitaria e ospedaliera” (art. 117 Cost.), secondo una formulazione che la riforma ha sostituito con quella di “tutela della salute" (art. 117, co. 3 Cost.), oggi attribuita alla competenza concorrente Stato-Regione. L’attuale formulazione è evidentemente più ampia della precedente: se in precedenza le Regioni potevano legiferare solo sugli aspetti assistenziali (sanitario e ospedaliero), oggi attraverso la definizione di tutela della salute possono disciplinare anche ulteriori aspetti della materia (dall'organizzazione sanitaria alla disciplina della dirigenza medica, alla sicurezza veterinaria, all'ippoterapia). Tuttavia va evidenziato come l’ambito dell’assistenza sanitaria e ospedaliera si fosse progressivamente ridisegnato in senso espansivo, verso un’unificazione della materia sanitaria, già prima della riforma costituzionale suddetta, e più precisamente in conseguenza dell'attribuzione della maggior parte delle competenze amministrative in materia alle regioni effettuata a fine anni '90 (d.lgs. n. 112 del 1998).

In ragione della competenza concorrente lo Stato emana la disciplina di principio della materia, mentre alle Regione è attribuita la competenza all’adozione della disciplina di dettaglio, con norme legislative e regolamentari nei limiti definiti dai principi di cui alla legge statale (art. 117, co. 6°, Cost.).

Come anticipato, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la maggiore ampiezza della materia della tutela della salute rispetto alla precedente definizione di "assistenza sanitaria e ospedaliera" (cfr. Corte Cost., 23 giugno 2005, n. 270). Purtuttavia, nel tempo si è assistito a molteplici interpretazioni che hanno di converso almeno in parte ridimensionato questa espansione, anzitutto attribuendo il carattere di "norma di principio" anche a discipline statali minute e relative ad aspetti molto specifici dell'organizzazione sanitaria.

La tutela della salute ricomprende l’organizzazione sanitaria (pertanto oggetto della legislazione di principio adottata dallo Stato), ma anche l’organizzazione del servizio farmaceutico in quanto preordinato ad assicurare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali. Nella competenza statale rientra anche la disciplina autorizzatoria dei farmaci, da collocarsi tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute (cfr. Corte Cost., 20 giugno 2013, n. 141)

Ciò si traduce nella possibilità di differenziazioni anche significative tra una Regione e l'altra ad es. nella definizione del rapporto tra assistenza ospedaliera e territoriale, nel dimensionamento dei presidi ospedalieri, nello spazio lasciato ai soggetti privati erogatori di prestazioni, nel numero di Asl, nelle dimensioni delle stesse e sinanco nel tipo di funzioni dalle stesse esercitate (di erogazione delle prestazioni, oppure di solo finanziamento).