Unità 9 - La disciplina delle professioni sanitarie e la libera circolazione dei professionisti in Europa
1. La disciplina del personale degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale
La disciplina del personale del SSN - che è pari a poco più del 20% dei dipendenti pubblici - è stata interessata nel tempo non solo dall'evoluzione dell'ordinamento nazionale ma anche da quella di derivazione dell'ordinamento dell'Unione Europea in applicazione del principio della libera circolazione dei professionisti e dei lavoratori (art. 45, 49, 56 TFUE).
- elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 16/12/2013, in www.aranagenzia.it
Con l'istituzione del sistema sanitario nazionale e la coeva riforma dell'impiego nel settore pubblico (l. 23 ottobre 1992, n. 421; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), è stato introdotto un sistema di regole unitario in sostituzione della molteplicità dei regimi giuridici e trattamenti economici sino a quel momento applicabili al personale sanitario, e al personale pubblico in genere.
Il personale delle unità sanitarie locali - proveniente dagli enti soppressi o neoassunto - è reclutato con contratto di lavoro subordinato disciplinato dal c.d. "testo unico sul pubblico impiego" (d.lgs. 30 giugno 2001, n. 165, art. 1, co. 2°, ove si prevede l'applicabilità della disciplina ad "aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale").
I dipendenti degli enti pubblici operanti in ambito sanitario sono dunque "contrattualizzati", nel senso che, a seguito della riforma di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e al conseguente decreto di attuazione (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i.), si applicano ad essi le norme di diritto del lavoro poste dal codice civile e dalla legislazione speciale, ove non derogate dal testo unico sul pubblico impiego.
Il rapporto, come anticipato, è instaurato con la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, normalmente a tempo indeterminato, che sostituisce il previgente atto unilaterale di nomina ed è soggetto ai contratti collettivi di settore e sottoscritto all'esito del superamento di un concorso pubblico, secondo un principio che vale per tutti i "pubblici uffici" (art. 97, comma 4, Cost.).
Il personale sanitario pubblico si differenzia da quello impiegato nelle strutture sanitarie privato per le numerose norme speciali definite dal testo unico sul pubblico impiego, che costituiscono "disposizioni a carattere imperativo" e non sono dunque derogabili dalla contrattazione collettiva (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 2, co. 2°).La disciplina deroga rispetto a quella di diritto comune con riferimento a molteplici istituti, quali le incompatibilità (art. 53) e il procedimento disciplinare (art. 55), l'attribuzione di mansioni superiori (art. 52), l'accesso alla dirigenza (art. 28) e l'attribuzione dei relativi incarichi (art. 19), ecc.
Suddette previsioni speciali trovano un preciso fondamento costituzionale nelle norme che forniscono la definizione degli status di funzionari e dipendenti pubblici, prevedendo i principi organizzativi di imparzialità e buon andamento (art. 97, co. 2°, Cost.), l'accesso al pubblico impiego per concorso (art. 97, co. 4°, Cost.), l'esclusivo servizio della Nazione (art. 98, Cost.), l'obbligo di esercitare le proprie funzioni con "disciplina e onore" (art. 54, co. 2°, Cost.), oltreché la responsabilità personale e diretta di funzionari e dipendenti per gli atti compiuti in violazione di diritti, secondo le leggi penali, civili e amministrative (art. 28 Cost.).
Responsabilità e obblighi che nel servizio sanitario nazionale si estendono a quanti operano in qualità di "agenti" delle ASL in ragione di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali ad es. i medici di base convenzionati.
Il contenzioso sui rapporti di lavoro del personale sanitario è, come per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 63), con la sola eccezione delle controversie sull'instaurazione dei rapporti di lavoro mediante pubblici concorsi, viceversa attribuite al giudice amministrativo.
Alle norme poste dal testo unico del pubblico impiego si aggiungono alcune previsioni speciali relative al rapporto di impiego della dirigenza medica e delle altre professioni sanitarie, che prevalgono sulla disciplina generale e investono in particolare il conferimento degli incarichi, il regime di esclusività del rapporto, la formazione e pochi altri aspetti (d.lgs n. 421 del 1992, cit., art. 15 ss.).