Unità didattica I - La condizione giuridica dello straniero


Il diritto dell'immigrazione è disciplinato da fonti di più ordinamenti: nazionale, europeo ed internazionale, riconducibili a più settori del diritto (civile, penale, amministrativo) che conducono all'individuazione di un quadro giuridico multiforme.


Più in generale, volendo tentare una definizione unitaria il "diritto dell'immigrazione” può dirsi comprendere il complesso di norme atte a disciplinare un insieme di persone accomunate da una unica qualificazione: quella di straniero.

I.1. Una possibile nozione di straniero

Comunemente è straniero il "non cittadino”, cioè colui il quale pur trovandosi sul territorio di uno Stato non ne possiede la cittadinanza.
Anzitutto, ove si assuma l'Italia come Stato ospite (cioè come Stato diverso da quello di cui si ha la cittadinanza: v. UD 4), sono stranieri: 
  • i cittadini europei non italiani;
  • i cittadini extraeuropei;
  • gli apolidi;
  • i rifugiati o profughi o sfollati e i richiedenti asilo, in ogni caso coloro i quali godono di una protezione internazionale o comunque di un'altra forma di protezione speciale (si veda UD 4).
Lo straniero può, peraltro, assumere posizioni soggettive differenziate e specifiche, ognuna delle quali è disciplinata da un corpus di norme differenti, cioè da un insieme di poteri, diritti, obblighi e facoltà.
Conseguenza di tale distinzione non è solo il diverso quadro giuridico di riferimento, ma, come si vedrà, anche la diversa posizione soggettiva rispetto al godimento di determinati diritti.
Secondo il Consiglio d'Europa sono stranieri tutti coloro che "have no actual right to nationality in a State whether they are merely passing through a country or reside or are domiciled in it, whether they are refugees or entered the country on their own initiative, or whether they are stateless or possess another nationality” (1962).

In termini negativi si esprime l'art. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ove si definisce straniero colui il quale non possiede la cittadinanza di un Paese membro delle (allora) Comunità Europea, quindi, il "non - europeo”.
Allo stesso modo, anche il legislatore italiano ha ritenuto di ricorrere a una definizione negativa, indicando come stranieri coloro i quali non sono cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ovvero coloro ai quali è stato loro riconosciuto lo status di apolide (art. 1 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cd. Testo Unico Immigrazione).
Così definito lo straniero occorre soffermarsi sulla relativa condizione giuridica.