Unità didattica IV - Ingresso e soggiorno per lavoro
1. IV.1. Introduzione
L’ingresso di un lavoratore straniero – come già detto – avviene all’interno delle quote fissate nel decreto flussi. Ciò implica che un datore di lavoro deve attendere l’emanazione del decreto flussi e solo una volta che questo provvedimento è stato emanato può fare la richiesta di ingresso di un lavoratore dall’estero. Ciò implica in primo luogo che il datore di lavoro può assumere soltanto in un determinato momento e non quando lo desidera (ad esempio perché lo richiedono le esigenze produttive) e in secondo luogo che sia interessato all’assunzione di una persona che ancora si trova all’estero e non ha in linea di massima mai incontrato personalmente.
La procedura risulta complessa e farraginosa con numerosi uffici coinvolti. Non stupisce quindi che in questi anni siano stati pochi i lavoratori che hanno fatto ingresso con questo sistema. La maggior parte, infatti, ha beneficiato di provvedimenti di regolarizzazione (su cui vedi la parte relativa al soggiorno), grazie ai quali gli stranieri irregolarmente presenti hanno potuto regolarizzare la propria posizione.
Oltre all’ingresso per motivi di lavoro subordinato, è previsto l’ingresso per motivi di lavoro stagionale avente una procedura simile, l’ingresso per lavoro autonomo e infine l'ingresso in “casi particolari” (d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 27) in cui l’ingresso avviene al di fuori delle quote, in base a procedure specifiche, che si distinguono per una maggiore flessibilità e celerità.