Unità didattica V – Il diritto all'unità familiare ed il ricongiungimento familiare

Il diritto all'unità familiare


V.1. Il diritto all'unità familiare: principi e definizioni

Il diritto all'unità familiare, inteso quale diritto a mantenere, a creare o a ricostituire il proprio nucleo familiare, è un diritto fondamentale dell'uomo previsto e tutelato dalla nostra Costituzione così come da numerosi altri testi convenzionali internazionali ed europei.

La Costituzione italiana prevede una tutela specifica per la famiglia artt. 29 e 30 Cost. e per la maternità e l'infanzia art. 31 Cost. che trova applicazione anche nei confronti dei cittadini stranieri, indipendentemente dalla loro posizione sul territorio nazionale.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, infatti, ha affermato che il diritto all'unità familiare è un diritto fondamentale e, come tale, spettante a tutte le persone, indipendentemente dal possesso dello status civitatisCorte Cost., 12 luglio 2000, n. 376; Corte Cost., 12 gennaio 1995, n. 28; Corte Cost., 17 giugno 1997, n. 203 - ma  assurge a diritto inviolabile solo con riferimento alla famiglia nucleare, rappresentata dal coniuge e dai figli minori (Corte Cost., 06 giugno 2005, n. 224).

Una tutela rafforzata del diritto alla vita privata ed all'unità familiare è prevista dall'art. 8 CEDU, così come applicato e interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che impone che ogni ingerenza nel godimento di tale diritto da parte delle delle autorità statali debba essere prevista per legge e necessaria al fine di protegge la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico ed il sacrificio del singolo dovrà essere sempre proporzionato rispetto al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Nella materia di interesse, la Direttiva europea 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, recepita con il d.lgs. n. 5 dell'08 gennaio 2007, ha apportato significative modifiche alla normativa in tema di unità familiare dei cittadini stranieri che, in precedenza, si presentava particolarmente rigida e restrittiva. La Direttiva in esame ha avuto il pregio di trasporre nella normativa dei singoli stati membri i principi propri della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di unità familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, innalzando il livello di tutela disposto dalla legislazione in materia.

A seconda della posizione dei soggetti coinvolti muta il quadro normativo di riferimento.

Il Titolo IV del d.lgs. n. 286 del 1998, cit. si applica al ricongiungimento familiare tra cittadini stranieri ed è stato oggetto di completa revisione con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2007, cit..

Ulteriori disposizioni in materia sono rinvenibili nel d.lgs n. 251 del 19 novembre 2007 recante disposizioni specifiche per i rifugiati e per i protetti in via sussidiaria.

La coesione tra il cittadino extraeuropeo familiare di cittadino europeo è disciplinata, come vedremo nell'UD XIII, dal d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, che trova applicazione, ove preveda una normativa più favorevole, anche nei confronti dei familiari extraeuropei di cittadini italiani.

Residua, infine, una disciplina speciale in favore di alcune categorie di familiari di cittadini italiani prevista dal d.lgs. 286 del 1998, cit.

A fronte di tale differente ripartizione della disciplina nel panorama normativo italiano a seconda dello status dei soggetti coinvolti, appare opportuno premettere, altresì, alcune precisazioni terminologiche.

Il concetto di ricongiungimento familiare fa riferimento all'istituto che permette allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, di ottenere l'ingresso e la conseguente autorizzazione al soggiorno dei propri familiari residenti all'estero, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge, mentre per coesione familiare si intende l'espressione del diritto all'unità familiare del cittadino europeo o italiano di ottenere l'ingresso ed il soggiorno di uno dei suoi familiari extraeuropei o apolidi.

Nei paragrafi successivi si tratterà del ricongiungimento familiare tra cittadini di Paesi terzi, analizzando l'istituto nella sua applicazione “classica” ove il cittadino straniero titolare del diritto al ricongiungimento familiare risiede già in Italia ed aziona la procedura per permettere l'ingresso ed il soggiorno di uno dei suoi familiari che risiede all'estero. Nella successiva unità didattica si vedrà come, a fonte della sussistenza di determinati requisiti, la medesima procedura può trovare applicazione direttamente sul territorio nazionale (ricongiungimento – e coesione - familiare sur place) ovvero contestualmente all'ingresso in Italia del soggetto straniero che esercita tale diritto (ingresso al seguito).

Da ultimo cominciamo ad accennare in questa sede come il diritto alla vita privata e familiare abbia trovato tutela nel nostro ordinamento nel d.lgs. 286 del 1998, art. 19, co. 1.1, cit., a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, come convertito in l. 18 dicembre 2020, n. 173. L'argomento verrà approfondito nell'UD VIII, per ora pare necessario, per completezza di esposizione, evidenziare come la norma citata preveda il divieto di espulsione dello straniero nel caso in cui l'allontanamento comporti una lesione del suo diritto alla vita priva e familiare. A tal fine si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari presenti sul territorio nazionale e del livello di integrazione raggiunto, nonchè dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di origine. Limite a tale condizione di inespellibilità la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale e della salute pubblica.