Unità Didattica X - Il cittadino straniero minore d'età
X.1. La condizione giuridica del cittadino straniero minorenne
La condizione giuridica dello straniero minorenne trova tutela nella Costituzione italiana e in numerosi testi normativi europei ed internazionali. Il testo costituzionale prevede specifiche disposizioni a tutela dei minori, imponendo ai genitori ed allo Stato un duplice obbligo di assistenza: i genitori sono tenuti ad educare, istruire e mantenere i figli (art. 30 Cost.) mentre la Repubblica è chiamata a fornire protezione prima della nascita e nel corso dell'infanzia e della crescita del fanciullo (art. 31 Cost.).
Alla normativa costituzionale si affianca una rafforzata tutela della posizione del minorenne da parte di strumenti europei e internazionali.
Di primaria rilevanza è indubbiamente la Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la l. n. 176 del 27 maggio 1991, il cui art. 3 prevede uno dei principi cardine della tutela in esame: il preminente interesse superiore del minore deve essere posto alla base di qualsivoglia provvedimento amministrativo, giudiziale o legislativo valevole di incidere sulla sua condizione giuridica.
Il medesimo principio è ripreso testualmente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (art. 24), che prevede, altresì, il diritto del bambino a intrattenere costanti e diretti rapporti con entrambi i genitori, salvo qualora questo sia contrario al suo interesse, introducendo all'interno degli ordinamenti dei singoli Stati membri, il cd diritto del minore alla bigenitorialità.
La condizione giuridica del minore straniero muta a seconda che egli:
- sia accompagnato da genitori titolari di regolare permesso di soggiorno (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 31, co. 1 e 2, cit.);
- sia accompagnato da genitori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 31, co. 3 cit.);
- non sia accompagnato da un genitore o da una persona che lo rappresenti legalmente (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, c. 2, cit. e D.P.R. n. 392 del 1999, art. 28, cit.);
- abbia presentato domanda di protezione internazionale (d.lgs. n. 251 del 2007, cit.).
Il cittadino straniero di età inferiore ai 18 anni non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione in ragione del suo ingresso o soggiorno irregolare in Italia, tuttavia, in ossequio al diritto all'unità familiare ed all'interesse del minore a non essere separato dai suoi genitori, egli segue i genitori espulsi nel loro allontanamento dal territorio nazionale (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, co.2 lett. c), cit.).
In tal caso dovranno trovare applicazione le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, co. 2 bis,
cit., che prevede l'adozione di particolari garanzie ed attenzioni
nell'allontanamento delle persone vulnerabili, tra cui vi rientra lo
straniero minorenne.
Corollario del divieto di espulsione del minore è il divieto di un suo trattenimento in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio.
A seguito della adozione della l. n. 47 del 07 aprile 2017 recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, è stato introdotto il d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, co. 1 bis, cit. con cui si vieta il respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati.
L'inespellibilità dello straniero, anche nel caso in cui sia minorenne, cede a fronte di esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, co. 1, cit. In tal caso, tuttavia, la procedura di adozione del decreto di espulsione è demandata al Tribunale per i Minorenni, il quale decide su proposta del Questore ed è chiamato a valutare le esigenze cogenti dello Stato a tutela della propria sicurezza alla luce del preminente interesse superiore del minore. In merito, a fronte di una scarna giurisprudenza, appare estremamente chiara e rilevante l'analisi recentemente fornita dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di espulsione di un minore pakistano per motivi di terrorismo.