Unità Didattica XII - Il diritto antidiscriminatorio e la tutela dei cittadini stranieri
XII.1. Una materia composita: fonti internazionali
XII.2. Il diritto antidiscriminatorio nella normativa europea
XII.3. Il principio di non discriminazione nella Costituzione e nel diritto nazionale
XII.4. L'azione civile contro le discriminazioni.
XI.1. Una materia composita: le fonti internazionali
Il primo testo internazionale nella materia in esame è la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, ratificata dall'Italia con la l. n. 654 del 13 ottobre 1975.
Il testo convenzionale pone l'attenzione su quattro condotte specifiche, quali la distinzione, l'esclusione, la limitazione e la preferenza, che assumono rilevanza discriminatoria nel momento in cui sono poste in essere con riferimento ai fattori di differenziazione, quali la natura dell'individuo, l'appartenenza ad una determinata cultura, l'etnia, la lingua, l'estrazione sociale o la provenienza. L'elencazione non ha carattere tassativo.
In ambito regionale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 garantisce il godimento dei diritti fondamentali e delle libertà tutelate in assenza di distinzioni per ragioni di sesso, razza, colore, lingua, opinioni politiche, originane nazionale e sociale, appartenenza da una minoranza nazionale, fortuna, nascita o altra situazione (art. 14 CEDU).
La natura della disposizione in questione è stata definita come autonoma ma non indipendente: l'art. 14 CEDU, infatti, non tutela un generale diritto a non subire discriminazioni, ma piuttosto assicura che il godimento dei diritti e delle libertà previste dalla Convenzione avvenga senza alcuna distinzione e, pertanto, la sua violazione deve essere lamentata in relazione ad uno dei diritti tutelati dalla CEDU. È opportuno precisare, tuttavia, che l’applicazione di tale articolo non presuppone la violazione di una disposizione contenuta nella CEDU e in tal senso la sua funzione risulta autonoma. Laddove, però, è stata osservata la violazione di un diritto tutelato nella prima parte della Convenzione, la Corte non procede anche all’esame del caso alla luce dell’art. 14 CEDU.
A titolo esemplificativo della applicazione di tale disposizione si richiama, tra la numerosa giurisprudenza sul punto, Corte Edu, 13 luglio 2006, app. n. 55170/00, Kosteski v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Con l'intenzione di superare i limiti esposti, nel 2005 è entrato in vigore il Protocollo n. 12 alla CEDU, che mira a reprimere tutte le discriminazioni nel godimento di qualsiasi diritto previsto dalla legge, anche qualora non rientri nel catalogo di quelli riconosciuti dalla CEDU, firmato ma non ancora ratificato dall'Italia.
Il principio di non discriminazione è oggi diritto internazionale consuetudinario cogente e si configura in quattro obblighi gravanti sullo Stato: garantire l'uguaglianza davanti alla legge, assicurare uguaglianza nella legge, proibire la discriminazione e fornire uguale protezione a tutte le persone rientranti nella propria giurisdizione.