Unità didattica XIV - La cittadinanza italiana

Unità didattica XIV - La cittadinanza italiana

XIV.1. L'acquisto della cittadinanza italiana per nascita

Con il concetto di cittadinanza si indica sia uno status personale e soggettivo sia una forma di relazione giuridica tra l'individuo e lo Stato, in virtù della quale si crea una condizione di appartenenza e dalla quale discende un nucleo di diritti e di doveri, in parte, esclusivo appannaggio dei titolari dello status civitatis.

La disciplina dell'acquisto e della perdita della cittadinanza italiana è attualmente prevista dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91, a cui si affianca il regolamento di esecuzione delle norme sulla cittadinanza, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ed il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362.

Precedentemente la materia era regolata dalla l. 13 giugno 1912, n. 555, il cui impianto originario rifletteva l'assetto culturale e tradizionale dell'epoca, fondato sulla unicità della cittadinanza, intesa come forma di sudditanza nei confronti dello Stato, e sulla preminenza della figura maschile, con la previsione della trasmissione automatica nei confronti della moglie e dei figli. Appare evidente l'immediato contrasto di tali previsioni normative con le disposizioni costituzionali entrate in vigore in seguito: le numerose pronunce della Corte Costituzionale, recepite, con notevole ritardo nella l. 21 aprile 1983, n. 123, hanno reso inevitabile l'adozione di un nuovo atto legislativo in materia.


APPROFONDIMENTO 1 - Il principio di uguaglianza tra uomo e donna nella disciplina sulla cittadinanza


Ciò che non è mutato con l'intervento normativo del 1992 è la centralità della trasmissione della cittadinanza secondo il principio dello ius sanguinis, ovvero per nascita da genitore italiano, indipendentemente dal luogo ove essa avviene.

Il vincolo di filiazione che rileva a tali fini è quello giuridico e non quello naturale, che si perfeziona con il riconoscimento da parte dei genitori al momento della formazione dell'atto di nascita ed opera per legge. In caso di riconoscimento della filiazione in epoca successiva alla nascita o per dichiarazione giudiziale, la l. n. 91 del 1992, cit., art. 2, opera un distinguo nel caso in cui il soggetto beneficiario sia minore d'età oppure maggiorenne. Nel primo caso, l'acquisto della cittadinanza avviene in modo automatico, mentre nel secondo viene subordinato ad una dichiarazione di volontà dell'interessato, che deve intervenire entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione. In entrambi i casi gli effetti dell'acquisto della cittadinanza hanno efficacia dalla nascita, in quanto trattasi di atti di mero accertamento di un fatto giuridico già verificatosi, quale la nascita da cittadino italiano.

Parzialmente diversa è, invero, la disciplina relativa all'adozione. Se, da un lato, infatti, la filiazione adottiva di un minore è pienamente equiparata a quella biologica, anche ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana (l. n. 91 del 1992, cit., art. 3, co. 1), l'adozione del maggiorenne non comporta alcuna possibilità di trasmissione o acquisto della cittadinanza. L'unica conseguenza risulta essere una abbreviazione dei termini di residenza legale ininterrotta necessari per presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione (l. n. 91 del 1992, cit., art. 9, co. 1 lett. b)).

Alla luce di quanto esposto, quindi, la trasmissione dello status civitatis avviene in modo automatico dagli ascendenti in favore dei discendenti, anche nel caso in cui per generazioni non siano stati esercitati i diritti specifici che ad essa conseguono, quale, ad esempio, il diritto di voto. Pertanto tale status può rimanere quiescente nel tempo ed essere fatto rivivere dall'interessato attraverso il mero espletamento di un procedimento amministrativo, finalizzato all'accertamento che, nel corso del tempo non vi sia stata perdita o rinuncia della stessa.

Posta quale regola generale la trasmissione della cittadina per ius sanguinis, sono altresì previste delle specifiche, quanto residuali, fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita sul Territorio Nazionale. Lungi dal voler aprire spirargli alla acquisizione della cittadinanza secondo la regola dello ius soli, tali fattispecie sono previste al fine di prevenire situazioni di apolidia (l. n. 91 del 1992, cit., art. 1, lett. b)). Pertanto, sono cittadini italiani per effetto della loro nascita sul Territorio della Repubblica, i figli di genitori ignoti o apolidi, nonchè i figli di cittadini stranieri che non possono, a causa della legislazione del loro Stato di origine, acquisirne la cittadinanza.

Di tutt'altra portata, nonché di maggiore incidenza pratica, è il caso dello straniero nato in Italia, che ha risieduto regolarmente sul Territorio Nazionale fino al compimento della maggiore età: entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, egli può dichiarare presso il Comune di residenza di voler acquisire la cittadinanza italiana (l. 91 del 1992, cit., art. 4, co. 2).

Appare evidente che in tal caso, a differenza delle ipotesi esposte in precedenza, l'acquisto della cittadinanza non opera per legge, ma avviene a fronte di una espressione di volontà dell'interessato.

Difficoltà interpretative si sono riscontrate con riferimento al concetto di “residenza legale”, poiché tale espressione poteva, da un lato, riferirsi alla solo regolarità del soggiorno rispetto alle norme in materia di immigrazione, dall'altro, ritenere necessario non solo il possesso ininterrotto di un permesso di soggiorno, ma altresì l'adempimento delle formalità burocratiche utili ai fini dell'iscrizione anagrafica. Ogni dubbio in merito è stato fugato dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 572 del 1993, cit., art. 1, co. 2) lett. a) che ha codificato esplicitamente questa seconda opzione.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, il minore si considera regolarmente residente in Italia, se la nascita è stata tempestivamente denunciata all'Ufficio di stato civile del comune di residenza e se in tale momento i genitori erano in possesso di regolare permesso di soggiorno, condizione che deve perdurare sino all'acquisizione di un autonomo titolo da parte del minore (Cons. di Stato, parere del 06 novembre 1996, n. 940).

Sulla scorta di tali posizioni, la regolare residenza ininterrotta poteva essere provata solo a fronte della continuità della iscrizione anagrafica dalla nascita sino al raggiungimento della maggiore età, onere particolarmente gravoso, soprattutto se si tiene a mente che non è infrequente che l'iscrizione anagrafica non avvenga in modo tempestivo ovvero che si verifichino interruzioni nella continuità della residenza, pur non venendo meno i requisiti della regolarità del soggiorno. Pertanto, si è resa necessaria, ai fini della tutela dell'interesse superiore del minore, identificato nella valorizzazione del significativo percorso di integrazione da questo posto in essere, un alleggerimento delle regole probatorie sopra evidenziate.

Sulla scorta di tali considerazioni si è mosso sia il Ministero dell'Interno, attraverso l'adozione di specifiche circolari (Circolare del Ministero dell'Interno, 07 novembre 2007, n. 22/07), sia la giurisprudenza, ammettendo l'interessato a provare la continuità della propria residenza attraverso il ricorso a mezzi diversi rispetto alle sole certificazioni anagrafiche (Tribunale di Imperia, 10 settembre 2012, rg. n. 1295/2011).

Il legislatore ha recepito tale iter interpretativo con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, art. 33, convertito con modificazioni nella l. 09 agosto 2013, n. 98.

La rilevanza di tale forma di acquisto della cittadinanza italiana, con ogni probabilità non era stata pienamente apprezzata dal legislatore del 1992, atteso che, in allora, il fenomeno migratorio in Italia era appena iniziato. Ad oggi, la sua effettiva incidenza assume un nuovo e più pregnante significato a fronte del fisiologico aumento di cittadini stranieri di cd. seconda generazione già nati sul territorio nazionale.

Si vedano sul punto i dati sulle acquisizioni e concessioni della cittadinanza italiana.


APPROFONDIMENTO 2 - Ius soli e ius culturae. Le recenti proposte di modifica della legge sulla cittadinanza