Unita didattica XV - L'espulsione dello straniero: introduzione e respingimento
L’obiettivo di questa unità didattica è presentare allo studente la disciplina dell’allontanamento dello straniero.
XV.1. Inquadramento generale
Come si è visto nelle prime unità didattiche l’ingresso e il soggiorno in Italia dello straniero sono regolati da norme che disciplinano i casi e le modalità attraverso le quali gli stranieri possono fare ingresso sul territorio dello Stato.
Nel momento in cui lo straniero è privo dei requisiti per fare ingresso o soggiornare in Italia, oppure li perde nel corso della sua permanenza, la legge prevede l’allontanamento dello straniero.
Questa disciplina si presenta complessa e di non facile lettura.
È stata dapprima modificata in modo rilevante con la l. n. 189 del 30 luglio 2002, nota anche come Legge Bossi - Fini. Dal 2011 è stato oggetto di nuove importanti modifiche con il d.l. n. 89 del 23 giugno 2011, come convertito nella l. n. 129 del 2 agosto 2011 in attuazione della direttiva 2008/115/CE - cd Direttiva rimpatri.
Gli articoli si presentano lunghissimi, con una pluralità di commi e sotto-commi variamente numerati. Scarsa è l’attenzione del legislatore per la comprensione del dettato normativo. Inoltre, come si vedrà, in molti punti l’attuazione della normativa europea ha tradito il suo spirito originario volto ad incentivare l’allontanamento volontario dello straniero a favore di una normativa repressiva e non per questo efficace.
La disciplina dell'allontanamento è stata, altresì, modficata dalle più recenti novelle normativa in tema di sicurezza: il d.l. 13 del 2017, cit., come convertito in l. n. 46 del 2017 cit. recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrato dell''immigrazione illegale ha apportato alcune modifiche alla disciplina della esecuzione dell'espulsione e del trattenimento ed il d.l. 113 del 2018, cit., come convertito nella l. n. 132 del 2018, cit., in particolare in tema respingimento e da ultimo dal d.l. 130 del 2020, cit., convertito in l. 173 del 2020, cit.
Sulla materia sono, poi, intervenute diverse volte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo.
Al fine di semplificare l’approccio a tale complessa materia, si presenta un inquadramento generale della materia.
Due sono le misure di allontanamento dello straniero: i respingimenti e le espulsioni.
I respingimenti (d.lgs. 286 del 1998, art. 10, cit.) sono uno strumento attraverso cui lo Stato controlla le proprie frontiere e si dividono in:
1) respingimento alla frontiera disposto dalla polizia di frontiera e immediatamente eseguito al valico di frontiera;
2) respingimento differito nel tempo e disposto dal Questore.
Le espulsioni si dividono in espulsioni amministrative e giudiziarie.
I provvedimenti amministrativi di espulsione (quelli che nel gergo comune sono chiamate semplicemente espulsioni) sono disposti dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza nei confronti di stranieri che siano in posizione di soggiorno irregolare o che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (d.lgs. 286 del 1998, art. 13, cit.). Di tali provvedimenti e della loro esecuzione si tratterà nella prossima unità didattica UD XVI.
I provvedimenti di espulsione disposti dall’autorità giudiziaria sono, invece, conseguenza di un procedimento penale e si dividono in tre tipologie:
1) espulsione a titolo di misura di sicurezza, disposta nei confronti del condannato straniero socialmente pericoloso per lo Stato (d.lgs. 286 del 1998, art. 15, cit.; art. 235 codice penale);
2) espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione, disposta nei confronti del detenuto straniero in situazione di soggiorno irregolare negli ultimi due anni di esecuzione della pena (d.lgs. 286 del 1998, art. 16, cit.);
3) espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena, disposta nei confronti dello straniero in situazione di soggiorno irregolare che deve essere condannato per un reato punito con la pena della reclusione inferiore a due anni (d.lgs. 286 del 1998, art. 16, cit.).
A seguito di respingimento o espulsione lo straniero è tenuto a lasciare il territorio dello Stato e tale obbligo deve essere eseguito - nella quasi totalità dei casi - immediatamente e in modo coercitivo, con il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera da parte delle forze di polizia, disposto dal Questore. Ciò è previsto nonostante il recepimento nel nostro ordinamento della cd. direttiva rimpatri (direttiva 2008/115/CE) il cui spirito era quello di rendere eccezionale i casi di accompagnamento coattivo (vedi oltre il paragrafo relativo all'esecuzione dell’espulsione).
Qualora lo straniero non possa essere immediatamente espulso per ragioni che si vedranno, invece, l’autorità di pubblica sicurezza può disporre il trattenimento o detenzione amministrativa dello straniero in appositi centri per un certo periodo, sempre che non possa ricorrere alle misure alternative al trattenimento (d.lgs. 286 del 1998, art. 14, cit.).
Da ultimo, nel caso in cui nessuna delle precedenti misure possa essere eseguita, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio con mezzi propri del termine di 7 giorni, con provvedimento scritto (d.lgs. 286 del 1998, art. 14, co. 5 bis, cit.). Nel caso in cui lo straniero sia trovato sul territorio nazionale trascorso tale termine egli commette il reato proprio di inottemperanza all'ordine del Questore, d.lgs. 286 del 1998, art. 14, co. 5 ter, cit. e nei suoi confronti può essere adottata nuova espulsione con conseguente nuovo rischio di trattenimento in un CPR (UD XVII - XVIII).