Unità Didattica XVII - La detenzione amministrativa

XVII.1 Il trattenimento o detenzione amministrativa

Come già detto, lo straniero la cui espulsione non possa essere immediatamente eseguita viene trattenuto su disposizione del Questore presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR).  Il d.l. n. 13 del 2107, cit., così come modificato in sede di conversione, aveva stabilito anche un piano di ampliamenti del numero o dei centri, su cui vedi questa sintesi.

Il  d.l. n. 113 del 2018, cit., convertito in l. n. 132 del 2018, cit. ha invece previsto per 3 anni la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per lavori di costruzione, completamento, adeguamento e/o ristrutturazione dei CPR. Deve trattarsi di lavori di importo inferiore a 5.548.000 euro (la cd, soglia di rilevanza comunitaria). L'obiettivo, come per le modifiche de 2017, è quello di aumentare il numero dei centri.

APPROFONDIMENTO I - L'origine dell'istituto della detenzione amministrativa degli stranieri

Il trattenimento può essere disposto dal Questore (con decreto scritto, motivato e tradotto) per 30 giorni in presenza di “situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento” ( d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 14), e in particolare in caso di:

- pericolo di fuga;

- necessità di procedere al soccorso dello straniero;

- necessità di espletare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità;

- necessità di acquisire i documenti per il viaggio;

- indisponibilità del vettore aereo o di un altro mezzo di trasporto idoneo.

Il trattenimento è disposto dal questore "per il tempo strettamente necessario” ( d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 14, co. 1) al superamento della difficoltà transitoria.

Con il recente d.l. 130 del 2020, cit., è stato altresì introdotto il d.lgs. 286 del 1998, art. 14, co. 1.1., cit., che introduce una sorta di "priorità" nel trattenimento in tutti i casi in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica ovvero sia stato condannato per reati di particolare gravità. La medesima posizione di priorità è assunta dallo straniero avente nazionalità di uno Stato con cui l'Italia ha sottoscritto accordi che facilitano il rimpatrio. 

Sempre con il recente decreto legge è stata "centralizzata" la procedura di assegnazione di un posto all'interno dei CPR.  

Poiché il trattenimento è una misura che incide sulla libertà personale, è necessaria la convalida giurisdizionale.

Il Giudice di Pace fissa un’udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore e decide sulla richiesta di convalida con decreto motivato entro le 48 ore successive al ricevimento degli atti inviati da parte del Questore, secondo quanto stabilito dall'art. 13 Cost.

Nella decisione sulla convalida il giudice deve verificare:

1) l'osservanza dei termini : non devono essere trascorse più di 48 ore dall'inizio del trattenimento;

2) l'osservanza delle procedure: il giudice deve avere ricevuto dal questore copia del provvedimento di trattenimento e degli altri atti; 

3) la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni in tema di espulsioni (la legittimità del decreto di espulsione);

4) la sussistenza dei presupposti che consentono il trattenimento (cioè la legittimità delle motivazioni del trattenimento, su cui vedi supra).

Il decreto questorile di trattenimento cessa di avere effetto qualora non sia osservato il termine di 48 ore per la decisione del giudice e quando il giudice non lo convalida, in tal caso però resta valido ed efficace il decreto di espulsione.

Il trattenimento può essere prorogato (d.lgs. 286 del 1998, cit., art. 14, co. 5) dal Giudice di Pace, su richiesta del Questore per trenta giorni in presenza di gravi difficoltà per l’identificazione dello straniero e/o per l’acquisizione dei documenti per il viaggio (quindi per presupposti più stringenti rispetto a quelli che permettono il primo trattenimento). Allo scadere dei 60 giorni, se sono emersi "elementi concreti che consentono di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" il Questore potrà chiedere una o più estensioni. Ciò significa che i Questore deve motivare tale esigenza e la proroga può anche essere disposta per pochi giorni. In ogni caso il termine massimo non può superare i 90 giorni - termine ridotto con il d.l. 130 del 2020, cit., poichè in precedenza era di 180 giorni, risultato della precedente modifica introdotta dal d.l. n. 113 del 2018, cit., convertito in l. n. 132 del 2018, cit.

Il recente decreto legge ha, però, previsto una specifica possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni, oltre i 90 giorni massimi, nel caso in cui lo straniero abbia la nazionalità di uno Stato con cui l'Italia ha sottoscritto accordi che facilitano il rimpatrio. 

Il termine massimo del trattenimento dello straniero presso il CPR ha avuto diverse modificazioni ed è stato ridotto dalla legge europea 2013, che aveva limitato il trattenimento amministrativo a una durata molto vicina a quando era stato disciplinato per la prima volta nel 1998. L'istituto infatti ebbe un primo allargamento con la legge cd. Bossi Fini ( l. n. 189 del 2002, cit.) e successivamente con il pacchetto sicurezza (l. n. 94 del 2009, cit.) il sistema di proroghe consentiva un trattenimento fino a 180 giorni sulla base di presupposti piuttosto vaghi (il permanere delle difficoltà di identificazione dello straniero o di acquisizione dei documenti di viaggio). Ed inoltre il Giudice di Pace poteva su richiesta del Questore ulteriormente prorogare il trattenimento per ulteriori due periodi di sessanta giorni ciascuno, fino ad un termine massimo di ulteriori 12 mesi quando non fosse stato possibile procedere all’allontanamento, nonostante fosse stato compiuto ogni ragionevole sforzo, per la mancata cooperazione dello straniero o per il ritardo nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Il termine massimo del trattenimento poteva dunque essere pari a 18 mesi. In concreto non era frequente una durata superiore ai 6 mesi (vedi l'articolo in lettura con i dati statistici).
Diminuito a 90 giorni nel 2014, è tornato ad essere 180 con il decreto sicurezza del 2018.

Il d.l. n. 113 del 2018, cit., convertito in l. n. 132 del 2018, cit. ha mantenuto il termine breve di 30 giorni per il trattenimento dello straniero già detenuto, nel caso in cui lo straniero sia destinatario di una espulsione al momento della scarcerazione ed accompagnato in un CPR al fine di eseguirla. Ha però stabilito che tale termine breve vale per chi sia stato precedentemente detenuto per un periodo superiore a 180 giorni. (erano 90 giorni secondo la legge europea del 2013). La ratio di questa disposizione è che durante il periodo di detenzione lo straniero può essere identificato e di conseguenza non può essere che per l'inerzia dell'amministrazione lo straniero debba essere trattenuto per 3 mesi.

È comunque possibile una breve proroga del trattenimento dell'ex detenuto di 15 giorni, dietro convalida del Giudice di Pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio, con l'aggiunta di una ulteriore proroga di 30 giorni, nel caso in cui lo straniero abbia la nazionalità di uno Stato con cui l'Italia ha sottoscritto accordi che facilitano il rimpatrio.

Con il d.l. n. 130 del 2020, cit. convertito in l. 173 del 2020, cit., si prevede espressamente che all’interno dei centri devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, e che lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Si stabilisce inoltre che deve essere assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.

Nonostante tale disposizioni di legge, recentemente rafforzate, le condizioni materiali in cui sono vivono i cittadini stranieri trattenuti presso il CPR sono estremamente precarie e negli anni non sono mancati i decessi, anche quale conseguenza di atti anticonservativi. 

Sul punto, con specifico riferimento al suicidio di un giovane migrante avvenuto nei mesi scorsi presso il CPR di Torino, si invita alla lettura di un articolo di approfondimento ed una raccolta di gravi episodi che evidenziano le gravi carenze della struttura e della accoglienza presso il Centro di Permanenza e Rimpatri piemontese. 

Mamadou Moussa Balde: una storia che ci interroga su che cosa sia la detenzione amministrativa

Il libro nero del CPR di Torino