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Natura giuridica Fondazioni IRCCS

Natura giuridica Fondazioni IRCCS

by Daniela Renata Luisi -
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Buongiorno professoressa,

è possibile avere un chiarimento in merito alla natura giuridica delle Fondazioni IRCCS?

Al paragrafo 1.3 dell'Unità 7 è indicato quanto segue:

"Gli IRCCS possono avere alternativamente natura giuridica pubblica o privata e sono disciplinati da norme speciali (D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288), con cui è stata prevista in particolare la trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni a rilievo nazionale, dalla natura giuridica (comunque) di diritto pubblico." 

Mentre al paragrafo 1.2 dell'Unità 8 si legge:

"Ove si trasformino in fondazioni, acquisiscono personalità giuridica di diritto privato e autonomia giuridico-amministrativa e agiscono secondo la disciplina del codice civile, quale che ne sia la proprietà (d. Lgs. n. 288 del 2003, cit., art. 12)."

Grazie.

In reply to Daniela Renata Luisi

Ri: Natura giuridica Fondazioni IRCCS

by Barbara Sara Alessandra Lorenza Gagliardi -

Esistono in effetti diverse tipologie di IRCCS:

1) quelli derivanti da preesistenti enti pubblici che sono trasformati in fondazioni "di rilevanza nazionale" e mantengono una personalità giuridica di diritto pubblico;

2) quelli del medesimo tipo di quelli sub 1 (preesistenti enti pubblici) che tali rimangono, decidendosi di non procedere alla trasformazione in fondazione; 

3) le strutture private che hanno ottenuto il riconoscimento della natura di IRCCS in ragione della sussistenza di determinati requisiti di eccellenza (d.lgs. n. 288 del 2003, art. 13, c. 3) che possono assumere una delle forme giuridiche previste dal codice civile (prevalentemente si tratta di fondazioni, ma possono essere anche società commerciali, come ad es. nel caso dell'ospedale San Raffaele di Milano).

Gli IRCCS pubblici di nuova istituzione (successivi al d.lgs. n. 288 del 2003) acquisiscono necessariamente la natura giuridica di fondazioni, pur se con personalità giuridica di diritto pubblico.

Mentre quelli sub 2 rimangono a tutti gli effetti enti pubblici, quelli sub 1 sono soggetti ad una disciplina mista: così il personale è soggetto alla disciplina del codice civile, mentre per quanto riguarda ad es. gli appalti sono soggetti al codice dei contratti pubblici ove abbiano i requisiti di un organismo di diritto pubblico. Del pari possono essere soggetti alle norme sulla trasparenza amministrativa o alla l. n. 241 del 1990, in ragione del tipo di funzioni esercitate o delle modalità di finanziamento.

Così gli obblighi correlati alla tutela della trasparenza si applicano "alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, (...) con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni" (d.lgs. n. 33 del 2013, art. 2 bis).

cordiali saluti,

BG