Buongiorno Professoressa, avrei bisogno di chiarimenti in merito agli argomenti di questa settimana. Nello specifico faccio fatica a capire due passaggi logici relativi all'unità 13:
"Se la responsabilità della struttura sanitaria che deriva dall'eventuale mancato o errato controllo sulla trasfusione è ritenuta una responsabilità da attività pericolosa (art. 2050 c.c.) o di tipo contrattuale (art. 1218 c.c.), ciò non implica la medesima qualificazione per la responsabilità del Ministro della salute, a propria volta fondata sulla qualità dello stesso di organo apicale del SSN, perciò solo tenuto a esercitare una funzione di controllo e vigilanza su tutti gli organi ed enti che concorrono ad assicurare la tutela della salute.
La responsabilità del Ministro della salute per i danni contratti da pazienti emotrasfusioni a causa di omessa vigilanza sulle sostanze in oggetto è dunque ritenuta una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c., sul punto cfr. Cass., S.U. 11 gennaio 2008, n. 576 e Cass., sez III, 23 gennaio 2014, n. 1355)." Non ho capito come si è arrivati alla responsabilità aquiliana.
e poi "Il ristoro economico dell'indennizzo si fonda sul sistema solidaristico costituzionale (art. 2, 32, e 38 Cost.) prevedendo una forma di ristoro sganciata da ogni accertamento del comportamento colposo del medico o della struttura, poiché l'indennizzo, a differenza del risarcimento, non presuppone un'attività illecita ed è corrisposto anche qualora l'evento dannoso sia del tutto imprevedibile e dunque non imputabile all'agente. La vittima può così cumulare l'indennizzo con l'eventuale risarcimento del danno, poiché i due rimedi non sono alternativi (Corte Cost., n. 423 del 2000)." Avevo capito che l'indennizzo avviene a fronte di un fatto avverso avvenuto però nell'alea della liceità dell'atto medico, mentre il risarcimento per un fatto illecito, quindi non riesco a capire come i due rimedi possano coesistere.
Scusi la lunghezza della domanda, ringrazio anticipatamente per la risposta.