Gent.ma,
nel caso di responsabilità da emotrasfusioni, il Ministro è ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c. perché non si individua un preesistente rapporto obbligatorio con uno o più soggetti determinati oggetto di inadempimento, ma la violazione dell'obbligo di controllo sul sangue emotrasfuso, che è istituzionalmente posto in capo al Ministro.
La violazione di tale obbligo - che è posto nei confronti della generalità dei consociati - vale a determinare l'illiceità del comportamento ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per quanto riguarda invece indennizzo e risarcimento del danno, i due rimedi possono coesistere semplicemente perché il primo è di norma riconosciuto automaticamente, per il solo fatto di provare il danno e il nesso di causalità del medesimo con il comportamento, mentre il secondo richiede la prova anche degli ulteriori elementi della responsabilità da inadempimento/fatto illecito. E' dunque possibile che il riconoscimento della responsabilità risarcitoria avvenga in un secondo momento, di norma alla conclusione di un più o meno complesso iter processuale e quando è già stato liquidato l'indennizzo. In tal caso si scomputa dalla somma accordata a titolo di risarcimento quanto già liquidato in sede di indennizzo.
cordiali saluti,
BG