Unità didattica XI - I diritti e i doveri dello straniero
Unità didattica XI - I diritti e i doveri dello straniero
X.3. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale costituisce un'eccezione alla disciplina sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 18, cit.).
La ratio sottesa al rilascio di tale titolo di soggiorno è quella di fornire protezione a soggetti vulnerabili, vittime di gravi forme di sfruttamento o di violenza.
I requisiti che devono, quindi, essere accertati a tali fini sono:
una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero
un reale rischio per l'incolumità e la vita dello straniero nel caso in cui tenti di sottrarsi alla situazioni di violenza e sfruttamento
Appare evidente la portata umanitaria di tale permesso di soggiorno che ha lo scopo di aiutare lo straniero ad affrancarsi da una situazione di pericolo e violenza attraverso un percorso di inserimento sociale.
Due sono le vie per l'accertamento dei presupposti e il successivo rilascio del permesso di soggiorno.
La prima comporta che sia stato commesso un reato tra quelli previsti dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ovvero per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.). La concessione del titolo di soggiorno avviene nel corso delle indagini di polizia nei confronti della persona offesa dal reato o informata sui fatti, le cui dichiarazioni potrebbero esporla a un pericolo per la propria incolumità (c.d. percorso giudiziale). In merito giova, tuttavia, precisare che tale permesso di soggiorno non ha carattere premiale, atteso che viene rilasciato anche nel caso in cui l'esito del procedimento penale non sia di condanna ovvero il contributo alle indagini non conduca all'identificazione degli autori della violenza e dello sfruttamento.
Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura, sentito il parere non vincolante del Pubblico Ministero.
La seconda delle vie previste per l'accertamento di tale permesso presuppone che la situazione di sfruttamento o di violenza si palesi nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali (c.d. percorso sociale).
Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno in esame, indipendentemente dalle modalità di accertamento della violenza e dello sfruttamento è l'accettazione e la effettiva partecipazione da parte dello straniero di un programma di assistenza e integrazione sociale predisposto da enti locali o soggetti privati convenzionati, la cui idoneità è valutata preliminarmente dalla Questura.
La durata iniziale del permesso per motivi di protezione sociale è di sei mesi, rinnovabile per un periodo di un anno o maggiore a seconda della durata del percorso di integrazione, all'esito positivo del quale può essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. L'interruzione del programma comporta la revoca del permesso di soggiorno.
Con il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella l. 15 ottobre 2013, n. 119 , è stata introdotta una nuova tipologia di permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale in favore delle vittime di violenza domestica (d.lgs. n. 286 del 1998, art. 18 bis, cit.). In tal caso l'accertamento della violenza o di abusi nei confronti dello straniero avviene nel corso delle investigazioni o di operazioni di polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, mutilazioni genitali femminili, violenza sessuale, sequestro di persona e stalking (artt. 572, 582, 583 bis, 605, 609 bis, 612 bis c.p.) ovvero per un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.), se commessi in ambito familiare. Inoltre, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno il Questore deve valutare la concretezza e l'attualità del pericolo per l'incolumità della persona, quale conseguenza della volontà di sottrarsi alla situazione di abusi e violenza.
Come esposto nell'UD VII, le novità introdotte con il dl 113 del 2018, cit., come convertito in l. n. 132 del 2018, cit., in relazione a tali tipologie di permessi non ne modificano il contenuto sostanziale, ma solo la loro denominazioni da "permesso per motivi umanitari" a "casi speciali".
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